La Candidate List contiene ora 223 sostanze di particolare preoccupazione.

L’ECHA, lo scorso 17 gennaio, ha aggiornato la Candidate List con quattro nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

 

 

Sostanza

nº EC nº CAS
 

6,6′-di-tert-butyl-2,2′- methylenedi-p-cresol

204-327-1 119-47-1
 

tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane

213-934-0 1067-53-4
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4- methylphenyl)methylene]bicyclo

 

[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)

 

S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en- 8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

401-850-9 255881-94-8

 

 

Si ricorda che l’inserimento di una sostanza in Candidate List comporta i seguenti obblighi:

Sostanze in quanto tali
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31 – REACH).

Sostanze in miscela
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale  allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31 – REACH).

Sostanze negli articoli
I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

I produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all’inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli.

Si ricorda altresì che, dal 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products) di ECHA per gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche (SVHC – Substances of very high concern) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p. Dovranno essere trasmesse all’ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente in Candidate list del REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Si segnala infine che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2021/2204 recante la modifica dell’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).