La Candidate List contiene ora 223 sostanze di particolare preoccupazione.
L’ECHA, lo scorso 17 gennaio, ha aggiornato la Candidate List con quattro nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
Sostanza |
nº EC | nº CAS |
6,6′-di-tert-butyl-2,2′- methylenedi-p-cresol |
204-327-1 | 119-47-1 |
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane |
213-934-0 | 1067-53-4 |
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4- methylphenyl)methylene]bicyclo
[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) |
– | – |
S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en- 8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate |
401-850-9 | 255881-94-8 |
Si ricorda che l’inserimento di una sostanza in Candidate List comporta i seguenti obblighi:
Sostanze in quanto tali
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31 – REACH).
Sostanze in miscela
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31 – REACH).
Sostanze negli articoli
I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
I produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all’inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli.
Si ricorda altresì che, dal 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products) di ECHA per gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche (SVHC – Substances of very high concern) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p. Dovranno essere trasmesse all’ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente in Candidate list del REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
Si segnala infine che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2021/2204 recante la modifica dell’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).