L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito all’estensione, per il periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021, delle tutele previste per i lavoratori cd. “fragili”, che prevedono l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero o la facoltà di svolgere la propria prestazione in modalità agile.

Per quanto riguarda i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Viene introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Si stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Per maggiori informazioni ed assistenza: Ufficio Sindacale & Lavoro, 02.8375941.