Le maggiori organizzazioni sindacali dei taxisti: Claai-Unione Artigiani – Satam – Uritaxi – Unimpresa – UGL-Taxi – Federtaxi Cisal – ORSA Taxi – TAM – USB-Taxi – Unione Tassisti d’Italia – ATI-Taxi – ATLT, a fronte della gravissima emergenza sanitaria – hanno inviato una lettera (Richiesta al Governo Interventi_sintesi_finale) al presidente del consiglio e alle istituzioni di riferimento per una richiesta interventi urgenti per il settore taxi.
Tra le richieste: un intervento economico di compensazione che su base trimestrale, analizzando i corrispettivi mensili tra l’anno 2019 e quelli attuali, vada ad integrare la differenza almeno fino a Marzo 2021; a fronte dell’indebitamento che si è determinato per gli operatori del servizio pubblico; Taxi, l’istituzione di un fondo rotativo pari a 10.000 euro per ogni titolare di licenza, restituibile in 60 mesi senza interessi, con rateo a partire dai 12 mesi successivi all’erogazione; istituzione di un sostanziale “Buono Taxi” per le fasce deboli della popolazione, per un importo di 50milioni al mese, la cui ripartizione sia esclusivamente in funzione del numero delle licenze taxi presenti nei vari comuni. Quello recentemente adottato dal Governo; lo sgravio totale dei contributi INPS dell’anno 2020 previsti per i soggetti artigiani istituiti all art. 7 della legge 21 del 15 gennaio 1992 e s.m., per i titolari di licenza taxi che esercitano in forma di impresa artigiana di trasporto pubblico non di linea di persone, divenendo oneri figurativi a carico dello Stato, per tutto il 2020; il mantenimento della cassa integrazione in deroga per i soggetti di cui all art 7 della Legge 21 del 15 gennaio 1992 almeno fino a marzo 2021; per le cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva e mutualità prevalente come previste da art. 7 della legge 21/92, che hanno le licenze taxi conferite, si richiede lo sgravio totale dei contributi previdenziali INPS e INAIL previsti per i propri lavoratori dipendenti, i cui oneri sono assunti dallo Stato come contribuzione figurativa, per almeno tre mesi; la sospensione, per tutto l’anno 2020, per i soggetti previsti dall’art. 7 della legge 21 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche, siano esse imprese artigiane o cooperative di la- voro e produzione, di ogni rata di mutuo o di finanziamento (senza alcuna mora) relativamente agli acquisti inerenti i veicoli necessari per l’ espletamento del Tpl non di linea taxi.