Cassazione Penale: conferire a terzi la redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza

 

La Suprema Corte ha sottolineato che «in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» (così, condivisibilmente, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, peraltro conformemente all’insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109)».

E, soprattutto, ha ribadito che «in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbiigo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni» (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266859).

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