Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere, la nuova normativa che disciplina la posa di tavolini e dehor leggeri sul suolo pubblico, assicurando la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività commerciali e il decoro urbano.

Il Regolamento riguarda la posa di strutture leggere prontamente rimovibili come tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, le cui caratteristiche tecniche ed estetiche saranno definite in base a un elenco degli arredi che verrà redatto dall’Amministrazione.

Il regolamento ha durata sperimentale di un anno e si applica integralmente a tutte le nuove istanze che verranno presentate. Le concessioni già rilasciate nel corso 2020 potranno invece essere mantenute alle attuali condizioni fino a gennaio 2022, fermo restando le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Di seguito alcune delle principali prescrizioni.

  • Il Comune può individuare ambiti urbani in cui la posa di strutture non sia consentita o sia consentita in maniera limitata, ad esempio per la presenza di vincoli monumentali o ambientali e per la necessità di garantire la sicurezza pubblica.
  • Le occupazioni devono sempre garantire almeno 2 metri per il transito pedonale, almeno 1,5 se l’occupazione è in carreggiata, almeno 3 metri da elementi di arredo urbano come le panchine. In presenza di isole pedonali e piazze, l’Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d’uso in relazione al contesto urbano del quartiere.
  • Per marciapiedi di larghezza superiore ai 4 metri, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% della larghezza, mentre per le occupazioni in carreggiata, in strade compatibili con i parametri di sicurezza, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 metri lineari, salvo valutazioni specifiche.
  • Per quanto riguarda la posa di arredi su aree verdi, deve essere sempre garantita una distanza minima di 2 metri attorno alle alberature e sarà vietato qualsiasi intervento di potatura o abbattimento.
  • Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere sempre mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro.
  • I Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti avranno un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati.

Il Regolamento consente all’Amministrazione di definire diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie e quartieri e in specifiche fasce orarie potrà essere introdotto il divieto della vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta, fatta salva la consegna a domicilio. In caso di violazione delle disposizioni legislative in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, le Forze dell’Ordine potranno disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a cinque giorni. Previsto inoltre un regime sanzionatorio nel caso di disturbo alla quiete pubblica o di non rispetto dei parametri occupazionali previsti.

Gli esercenti potranno presentare istanza di occupazione attraverso una piattaforma informatica dedicata e avranno riscontro entro 15 giorni, fatto salvo quelle che prevedono modifiche alla disciplina viabilistica, per cui si prevede un riscontro entro 30 giorni.