Il Legislatore ha introdotto dalla prossima dichiarazione dei redditi gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. Isa) che costituiscono la novità 2019 per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono stati istituiti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.

Per determinare il punteggio globale di affidabilità del contribuente, oltre ai dati indicati nel modello ministeriale ISA, sono necessari i c.d. “ulteriori dati ISA” resi disponibili solamente dall’Agenzia delle Entrate presso il cassetto fiscale del contribuente o direttamente a un intermediario abilitato tramite conferimento delega.

 

Gli “ulteriori dati ISA” sono in corso di rilascio, ragion per cui il processo delle dichiarazioni dei redditi 2019 (anno 2018) è stato fortemente rallentato.

 

Gli Isa servono a creare un dialogo fra fisco e contribuenti. Infatti questi ultimi potranno avere contezza circa la correttezza dei propri comportamenti fiscali in anticipo, per effetto dell’attribuzione del grado di affidabilità.

Gli Isa non hanno come principale scopo quello di “scovare” eventuali evasori, ma hanno come obiettivo quello di creare un dialogo fra fisco e contribuenti.

Un altro aspetto importante è il lasso temporale assunto per la loro realizzazione. Gli Isa prendono come riferimento otto anni invece di uno e quindi contengono informazioni che dovrebbero essere maggiormente precise.

Dall’applicazione degli Isa vi sarà l’attribuzione di un giudizio “complessivo” sul contribuente, con una scala che potrà variare da 1 a 10. Più alto sarà il voto e maggiore sarà il regime premiale riconosciuto al contribuente.

Da 1 a 6 l’Agenzia delle Entrate potrà valutare una eventuale azione di verifica e controllo.

Con l’8 in “pagella” il contribuente otterrà:

  • Esonero apposizione visto conformità per la compensazione dei crediti fino a euro 50.000 all’anno, maturati sulla dichiarazione IVA relativo al periodo di imposta 2019;
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a euro 20.000 all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo di imposta 2018;
  • Esonero dell’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, fino a euro 50.000 annui;
  • Esonero dell’apposizione visto conformità, ovvero della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019;
  • Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Almeno pari ad 8,5 si ha un ulteriore esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Almeno pari a 9 si ha un ulteriore esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.

 

L’Unione Artigiani ha attivato un servizio dedicato ed è pronta a valutare la singola posizione aziendale, consigliando in modo chiaro e corretto al fine di ottenere il punteggio più elevato a tutto vantaggio dell’impresa.

 

Gli Isa non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività ovvero si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • dichiara ricavi ovvero compensi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione, ovvero di revisione, degli indici.

Inoltre, gli ISA non si applicano nei confronti di:

  • contribuenti minimi e forfettari;
  • contribuenti “multiattività”, non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali;
  • enti del terzo settore non commerciali;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • imprese sociali;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

 

E’ perciò importante per coloro che si avvalgono dei nostri servizi di contabilità, di delegare Unione Artigiani affinchè possa richiedere per Vostro conto gli ulteriori dati Isa che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora messo a disposizione, per poterli scaricare, verificare ed elaborare. 

Per maggiori informazioni, assistenza completa e conferimento della delega è possibile rivolgersi al proprio ufficio di riferimento dell’Unione Artigiani o, in alternativa, contattare l’Ufficio Fiscale & Tributario al numero verde 800.132371 o al numero 02/8375941.