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Riconvertire l’azienda nell’attività di produzione/immissione in commercio di mascherine

La Camera di Commercio ha pubblicato questa nota sulla riconversione dell’azienda nell’attività di produzione/immissione in commercio di mascherine.

 

 

La produzione, importazione e immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale è specificamente regolata in via emergenziale dall’art. 15 e dall’art. 16 de decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.

Per la gestione dell’emergenza Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale  in deroga alle vigenti disposizioni (comma 1).

La deroga riguarda soltanto la tempistica e non gli standard tecnici e di qualità dei prodotti.

Se al prodotto risulta applicabile l’art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (mascherine chirurgiche, cioè presidi ad uso medico, qualificate come dispositivi medici) l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga è l’Istituto Superiore di Sanità.

Se al prodotto risulta applicabile l’art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (dispositivi di protezione individuale per personale sanitario) l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga è l’INAIL.

Se al prodotto risulta applicabile l’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (mascherine filtranti che non sono né dispositivo medico né dispositivo di protezione individuale) non è richiesto l’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità e nemmeno dell’INAIL.

Le norme tecniche applicabili, in questo contesto emergenziale, sono disponibili e liberamente scaricabili sul sito dell’UNI e sul sito del CEN.

 

Per quanto concerne il Registro Imprese è necessario seguire l’ordinaria procedura di denuncia di variazione attività. Si ricorda che l’avvio di una nuova attività economica comporta analoga e contestuale denuncia anche all’Agenzia delle Entrate e al Suap del luogo di produzione da effettuarsi normalmente all’interno della pratica COMUNICA/STARWEB.

In particolare i codici ATECO al momento individuati sono i seguenti:

32.50.12 PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (categoria dei “dispositivi medici” (DM), DPI sanitari e ffp2/ffp3., valido anche per tutti i DM o sanitari di protezione di altro tipo:  guanti, camici, occhiali, ecc…)

32.99.19 PRODUZIONE DI MASCHERINE FILTRANTI (dispositivi di protezione individuale non sanitari)

ALTRI CODICI per i DPI (dispositivi protezione individuale) non sanitari: camici (14.12), guanti monouso (32.99.19)

46.69.94 importazione e/o immissione in commercio all’ingrosso di dispositivi di protezione individuale (DPI)

46.46.30 importazione e/o immissione in commercio all’ingrosso di mascherine (MS)

 

 

Per maggiori informazioni:

  • Per informazioni legate alla sicurezza e alla mobilità il riferimento è UPI Servizi – area Salute e sulla Sicurezza dei lavoratori gruppo Unione Artigiani  email sicurezza@upiservizi.it
  • servizio speciale di assistenza e supporto alle imprese che ne avessero necessità –numero verde 800-960409

Da |2020-04-06T10:57:13+01:0006/04/2020|Coronavirus, News|
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