Regime IVA delle prestazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione

Come devono essere fatturate le prestazioni di sanificazione e disinfezione degli edifici (uffici, negozi, magazzini, locali ad uso commerciale o ad uso abitativo, ecc.)?

Il dubbio sollevato concerne l’applicazione del “reverse charge” di cui all’art.17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n.633/72 previsto per le prestazioni di pulizia oppure il regime IVA ordinario. Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del decreto IVA, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” fra le altre anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. L’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta fornendo chiarimenti con le circolari nn.14/E/2015 e 37/E/2015.

In particolare è stato precisato che al fine di individuare le prestazioni in oggetto e allo scopo di evitare incertezze interpretative, occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. In base alla definizione e alla classificazione ATECO 2007 delle prestazioni di pulizia, di sanificazione e di disinfezione si arriva alla conclusione che:

  • le prestazioni di mera pulizia in quanto rientrano tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 82.22.02 sono soggette al “reverse charge” (se rese nei confronti di soggetto passivo di imposta);
  • le prestazioni di disinfezione (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione) poiché rientrano nel codice ATECO 81.29.10 non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e devono essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie;
  • le prestazioni di sanificazione poiché presuppongono la disinfezione o la disinfestazione sono soggetti ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Poiché le prestazioni di disinfezione e di sanificazione presuppongono la precedente esecuzione della prestazione di pulizia, se la fattura riporta un unico compenso indistinto, l’intero importo dovrà essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Tuttavia, nulla vieta al prestatore di esporre in modo distinto in fattura l’importo della pulizia rispetto a quello della sanificazione/disinfezione. In tale caso l’importo corrispondente alla mera prestazione di pulizia sarà soggetto al “reverse charge” (se il committente è un soggetto passivo di imposta).

L’importo corrispondente alla prestazione di sanificazione e/o disinfezione sarà soggetto ad IVA con modalità ordinaria.

Errata fatturazione

Come disposto dall’art.6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97, qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall’impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente.
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

Per chiarimenti contattare il contabile di riferimento.

 

Dal punto di vista contrattuale

I contratti di pulizia (stipulati in periodo “pre-covid”) con molta probabilità non prevedevano le attività di sanificazione e nemmeno un adeguamento economico legato ai maggiori costi di acquisto dei prodotti idonei a garantire la sanificazione come da Circolare del Ministero della Salute del 22.2.20.

Si suggerisce pertanto di contattare il proprio legale di fiducia o con il consulente legale Unione Artigiani.

 

Dal punto di vista del Registro Imprese

L’attività si sanificazione come la derattizzazione e la disinfestazione sono attività  regolamentate dalla Camera di Commercio. 

Occorre nominare un responsabile tecnico che abbia o un titolo di studio quinquennale con un biennio di chimica e nozioni di biologia, oppure, in alternativa, vale anche l’esperienza lavorativa, ovvero devo aver lavorato almeno 3 anni in un’impresa del settore (cioè che possiede i requisiti che si vogliono richiedere) come operaio qualificato. In questo caso il responsabile tecnico da designare deve avere assolto l’obbligo scolastico.

 

NB: siamo in attesa del decreto attuativo da parte del Governo, una volta pubblicato aggiorneremo le informative di conseguenza. Al momento sono frutto dell’interpretazione delle norme a disposizione.

 

Informazioni Ufficio Albo

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