ll presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato la nuova Ordinanza n. 580: le disposizioni hanno validità da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 31 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

L’Ordinanza del 14 luglio conferma le disposizioni già previste dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5, tra cui:

  • le prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
  • La misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata, mentre è obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
  • Le indicazioni per gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
  • Le indicazioni per la ripresa dei tirocini anche in presenza.
  • Le indicazioni per le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate.
  • Le indicazioni per le attività di volo e la navigazione da diporto.

Rimane inoltre valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 580 prevede inoltre l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Tra le novità si segnalano:

  • deroga al distanziamento nei rifugi per gruppi organizzati fino a 10 persone che, sotto la propria responsabilità, ne facciano espressamente richiesta in fase di prenotazione,
  • permesso il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti negli spazi esterni di discoteche e sale da ballo, e in altre attività danzanti all’aperto,
  • nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona ecc., è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani,
  • nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una costante disinfezione (ad es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nell’Allegato 1.

Qui l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 580 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

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