AUTOTRASPORTO, IN ARRIVO 100 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MEZZI ECOLOGICI E AVANZATI

Sono in arrivo i bandi per i nuovi Incentivi Autotrasporto 2021. A disposizione delle imprese del settore 100 milioni di contributi a fondo perduto per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati. Meno inquinamento, più sicurezza. Presto la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale.

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I BENEFICIARI
Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AGEVOLAZIONE
a) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del decreto.
In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
In relazione agli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto ai fini dell’ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.
Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti
(ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti, per singola impresa, non può superare euro 550.000.
Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

INVESTIMENTI AD ALTA SOSTENIBILITÀ
a) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione “diesel” radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.
I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d’incentivazione allorché i costi ammissibili siano i medesimi.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.


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