AFFITTI BREVI E TURISTICI. CODICE CIN PER LE LOCAZIONI, SI PARTE DAL 1° SETTEMBRE. IN ARRIVO LE INDICAZIONI OPERATIVE

DI CHE SI TRATTA

Il Codice identificativo nazionale (CIN) sarà assegnato telematicamente dal ministero del Turismo sia ai privati e che alle attività imprenditoriali che mettono sul mercato:

  • unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche
  • unità immobiliari destinate alle locazioni brevi
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere

 

COME SI OTTERRÀ IL “CIN”

MAGGIORI PARTICOLARI NON APPENA SARANNO DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE 

Spetterà al locatore privato o al titolare della struttura turistico-ricettiva presentare, in via telematica, un’istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si confermerà anche la dotazione (pena sanzione da 600 a 6000 €)

  • di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti
  • di estintori portatili a norma di legge

I CIN già assegnati da Regioni, Province autonome e comuni saranno ricodificati automaticamente con il nuovo sistema.

 

COME DEVI ESPORRE E COMUNICARE IL TUO “CIN”

  • occorre esporre il CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
  • indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

 

LE SANZIONI PER CHI NON POSSIEDE O NON ESPONE IL CIN

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale del comune dove è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

Tutte le informazioni saranno poi trasmesse anche all’Amministrazione Finanziaria.

 

SEI UN “HOST” PROFESSIONISTA? SERVE LA SCIA

Chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario,  in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.

La mancanza della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.


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