Corrispettivi telematici: le FAQ

Risposte alle domande più frequenti

Pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sul nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

NB: pagina in continuo aggiornamento. Aggiornata al 9 dicembre 2019

 

Premessa: normativa e soggetti obbligati

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate non tenuti all’emissione della fattura elettronica (salvo richiesta da parte del cliente).

In definitiva: tutti i commercianti, artigiani, parrucchieri, saloni bellezza, centri estetici, carrozzieri, meccanici e altre categorie di artigiani che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato, ovvero tutte le attività a queste assimilate dalla normativa IVA, rientrano nell’obbligo.

SOGGETTI ESONERATI

I contribuenti che svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996: Tabaccai e coloro che vendono beni soggetti a Monopolio di Stato; Tassisti e Ncc; Benzinai; Produttori agricoli; Negozianti che vendono cartoline e souvenir; Ambulanti che vendono caldarroste, gelati, dolci, panini fuori dagli stadi ecc.; Commercio elettronico; Calzolai; Ecc…

Esonero NCC dettaglio: L’attività di noleggio con conducente è soggetta a corrispettivo telematico? Per quanto riguarda il noleggio con conducente l’esclusione è limitata ai casi in cui l’attività venga esercitata senza scopo di lucro nei confronti di portatori di handicap.

E I FORFETTARI?

Molti operatori, che rientrano in questo regime, pensano di poter aspettare o che rientrano nelle categorie esonerate, magari perché emettono solo ricevute fiscali: non è così.

La ricevuta fiscale cartacea è come lo scontrino, e anche chi rientra nel regime fiscale dei forfettari è obbligato alla certificazione dei corrispettivi e all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, quindi a dotarsi di Registratore di Cassa Telematico.

 

 

FAQ

  1. La sera, stamperò ancora la chiusura fiscale?
    Sì, verrà stampata la chiusura e, nel momento in cui la stampate verranno inviati i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Dopo la chiusura vi uscirà un altro documento che indicherà l’esito della trasmissione.
  2. In che lasso di tempo posso trasmette i dati?
    I dati sono trasmessi dalle 00:00 alle 22:00. La trasmissione viene effettuata esclusivamente tramite RT, che dopo chiusura giornaliera:
    • Genera il flusso
    • Appone il sigillo elettronico
    • Trasmissione ad AdE.
  3. E se la trasmissione non dovesse andare a buon fine?
    Niente panico, avete 5 giorni per trasmettere! Il RT reinvio “automativamente” entro 5 gg lavorativi successivi.
    Se Entro il termine dei 5 gg la trasmissione non va a buon fine:
     IL RT può trasferire il file sigillato elettronicamente ad altro dispositivo esterno che provvederà alla trasmissione tramite servizio presente in area riservata sito internet Portale Fatture e Corrispettivi.
  4. Qual è il termine ultimo per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate?
    I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano però immutati gli obblighi di registrazione giornaliera dei corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.
  5. E se mi dimentico di fare chiusura?
    La stampante dovrebbe bloccarsi: non potrete emettere un nuovo documento commerciale fino che non farete la chiusura.
  6. Devo ancora conservare la chiusura fiscale?
    L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa a riguardo. Nel dubbio…conservatela!
  7. E in caso di chiusure a “zero”?
    Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile il RT provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
  8. Se internet non fosse momentaneamente disponibile?
    Potrete ancora usare il tastierino della stampante, ma attenzione: non potrete fare ricevute fiscali a mano!
  9. Se il Registratore Telematico non dovesse funzionare (guasto/rottura)?
    L’Agenzia delle Entrate ha emanato delle Specifiche Tecniche nelle quali è descritta la procedura da seguire in caso di malfunzionamenti dello strumento che permette di adempiere all’obbligo di invio dei corrispettivi telematici. Vediamo i passaggi da seguire.
    1) Segnalare all’Agenzia delle Entrate il malfunzionamento dello strumento distinguendo due casi:
    a) se il dispositivo È DOTATO di un sistema automatico che riconosce l’errore, è lo strumento stesso che invia una segnalazione del guasto all’Ente; b) se il dispositivo al contrario È SPROVVISTO DI MECCANISMI DI AUTODIAGNOSI, è onere dell’esercente provvedere alla relativa comunicazione. Quest’ultima deve essere effettuata mediante l’apposita procedura gratuita online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: i. accedendo nel portale “Fatture & Corrispettivi” sul sito internet dell’AdE nella sezione “ricerca dispositivo” al fine di individuare il proprio; ii. selezionare il dispositivo utilizzato e attribuire ad esso lo stato in cui si trova, scegliendo tra: fuori servizio, disattivazione e dismissione. L’indicazione dello stato di “Fuori Servizio” è indispensabile per il corretto espletamento della procedura.
    Dopo aver tempestivamente richiesto l’intervento di un tecnico e fintantoché non venga utilizzato nuovamente un registratore telematico regolarmente in servizio, si è tenuti:
     ad annotare i corrispettivi incassati in apposito registro cartaceo. Esso può essere compilato anche in modalità informatica. È consentito anche utilizzare il registro che veniva usato per il “vecchio” registratore di cassa.
     a comunicare all’Agenzia delle Entrate i relativi dati contabili seguendo il procedimento previsto sul sito online dell’Ente, tramite la voce di menu “Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente”.
    Adottandola procedura descritta si adempie all’obbligo informativo previsto dalla legge, in quanto vengono trasmessi i medesimi dati che avrebbe inviato il registratore di cassa funzionante.
  10. Che cos’è la “memoria permanente” dell’RT?
    Ciascun Registratore Telematico ha un «modulo fiscale» che garantisce autenticità e inalterabilità dei dati fiscali registrati. Dalla «memoria permanente» deve essere possibile visualizzare/stampare (anche pdf) le seguenti informazioni: contenuto integrale della memoria permanente di riepilogo; contenuto relativo alle chiusure giornaliere comprese fra due assegnati numeri d’ordine; contenuto relativo alle chiusure giornaliere comprese tra due date assegnate; somma dei corrispettivi giornalieri tra due date assegnate.
  11. Cosa fare quando la “memoria permanente” si esaurisce?
    Una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 2220 del codice civile. (10 anni).
  12. Il Registratore Telematico sostituirà il POS?
    Dipende dal modello che vi va ad acquistare, alcuni hanno entrambe le funzioni, altri li separano.
  13. Se acquisto il Registratore Telematico prima dell’entrata in vigore della norma sono obbligato a utilizzarlo da subito?
    No, in fase di installazione si può comunicare nell’area riservata Portale Fatture e Corrispettivi la data di utilizzo del RT, che può coincidere con quella di partenza dell’obbligo, il 1° gennaio 2020. Però consigliamo di utilizzare da subito il RT in modo da prendere dimestichezza con il dispositivo e il nuovo sistema.
  14. Cosa deve contenere il documento commerciale?
    l documento commerciale deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:
     data e ora d’emissione;
     numero progressivo;
     ditta, denominazione o ragione sociale,
     numero di partita IVA;
     ubicazione dell’esercizio;
     descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati;
     l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
     CF: detrazione/deduzione
     matricola
     pubblicità eventuale, tutti i dati presenti sopra la pubblicità vengono trasmessi a AE
  15. Se devo annullare uno scontrino è necessario ancora conservare il documento?
    Con la trasmissione telematica sarà necessario annullare il documento nel software del RT (il RT consente la ricerca del documento commerciale principale nella memoria permanente di dettaglio), che procederà a emettere un documento commerciale per l’annullamento/reso.
  16. Se le descrizioni dei miei prodotti/servizi sono molto lunghe e non entrano nello spazio del Documento Commerciale cosa faccio?
    Posso compilare una bolla a parte da consegnare al cliente con il dettaglio del prodotto o del servizio svolto.
  17. Posso continuare a vendere delle “gift card”?
    Sì, nel momento di vendita del buono regalo dovrete emettere un documento commerciale corrispondente all’importo del buono, mentre in fase di utilizzo del buono bisognerà emettere un documento commerciale “a zero” che richiama il documento emesso in precedenza.
  18. Posso continuare a emettere uno “scontrino a credito”?
    Sì, bisognerà inserire la voce “non riscosso”. In sede di riscossione bisognerà richiamare il documento, selezionare storno/annullamento ed emettere la ricevuta di pagamento.
  19. Cos’è e come funziona lo scontrino manuale?
    Si tratta di una procedura web da utilizzare che consente di adempiere all’obbligo dell’invio telematico anche a chi non ha in dotazione un RT. Si tratta della possibilità di utilizzare il documento commerciale da consegnare al cliente o consumatore e poi di accedere alla procedura, messa a disposizione dal Fisco, per l’invio telematico via web.
    A fine giornata il contribuente dovrà collegarsi col Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e, tramite una procedura apposita, caricare i dati degli incassi giornalieri. I DC andranno conservati per 10 anni come prima.
    Procedura valida solo nel “semestre bianco”, quello relativo al periodo di moratoria delle sanzioni cioè dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
  20. Cosa faccio dei blocchetti di ricevute fiscali non terminate?
    Li annullo e per precauzione li conservo in archivio, rispettando i tempi previsti per gli altri documenti fiscali.
  21. Se svolgo due attività, quella principale è esonerata e la secondaria, come mi comporto?
    Se l’attività esonerata secondaria genera più dell’1% del fatturato sono comunque obbligata a utilizzare il RT.
  22. Svolgo un’attività legata al settore sanitario per cui sono già tenuto all’invio dei dati della tessera sanitari, per me cambia qualcosa?
    Al momento il DL. 119/2018 (modifiche art.2 D.Lgs 127/2015) ha stabilito delle zone escluse dall’obbligo. Nello specifico l’articolo 6-quater dice che «I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria […] possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria». In tal caso, tuttavia, la trasmissione dovrà essere effettuata giornalmente.
  23. La mia attività è in regime forfettario, posso usufruire del credito d’imposta?
    Sì. Ricordiamo lo “sconto” non sarà applicato direttamente dal rivenditore, ma sarà riconosciuto al commerciante come credito d’imposta (modello F24 codice tributo 6899). Il contributo del 50% sarà riconosciuto entro i seguenti limiti: – fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto; -fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.
  24. Il costo della tenuta della contabilità dei corrispettivi telematici varia?
    Per tutti i clienti Unione Artigiani non ci saranno alcune variazioni.

 

Qui le FAQ in formato PDF per la stampa. 

 

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