OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO. COME SI EFFETTUA. UNIONE ARTIGIANI TI AIUTA COSI’

CHE COS’È L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALE ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (ITL)

 

DI CHE SI TRATTA 
– Introdotto dal “Decreto Fiscale” a partire dal 21 dicembre 2021
– Ha l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso
– È una comunicazione da effettuare sul portale del Ministero del Lavoro Cliclavoro.gov.it, o anche via SMS o posta elettronica. Vedi indicazioni qui sotto

 

ATTENZIONE: SI POSSONO REGISTRARE ENTRO IL 18 GENNAIO I RAPPORTI AVVIATI TRA IL 21/12/21 e l’11/01/22

In via transitoria ed in carenza delle istruzioni attuative ministeriali – viene data facoltà di effettuare entro il prossimo 18 gennaio 2022 la comunicazione per tutte le prestazioni occasionali riferite al periodo 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) e l’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del Lavoro): “L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.”

 

Per gli interessati, ecco il testo completo della circolare: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf

 

QUANDO E COME SI EFFETTUA
– Sempre prima dell’inizio della prestazione occasionale, anche lo stesso giorno, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore
– Si indicano:
  1. i dati identificativi di committente e lavoratori
  2. sintetica descrizione dell’attività
  3. il luogo di svolgimento della prestazione
  4. la data di inizio e fine attività lavorativa
  5. il compenso

 

DOVE SI INVIA (si può scegliere uno di questi modi)
– Attraverso il portale www.cliclavoro.gov.it seguendo il percorso: Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente con SPID o CIE (portale in corso di aggiornamento)
– Da email anche non certificate a: intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure all’ITL competente. Per le attività svolte nelle province di Milano, Monza e Lodi scrivere a: ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it. Per le province di Como e Lecco: ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
– SMS al numero 339 9942256 con almeno il codice fiscale del lavoratore
– Utilizzando l’APP “Lavoro Intermittente” per smartphone e tablet
– In caso di malfunzionamento di questi strumenti (con ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico) si può inviare la comunicazione preventiva via fax all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, mantenendo copia del fax oltre alla ricevuta.

 

LE SANZIONI
In caso di violazione degli obblighi  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Potranno essere applicate sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
In caso di controlli, la presenza dell’autonomo occasionale non comunicata preventivamente viene equiparata al “lavoro nero”. Nel caso venisse riscontrata dagli Ispettori del Lavoro la presenza “in nero” di almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) scatta immediatamente la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO: CONOSCERE BENE LE DIFFERENZE
Le imprese devono conoscere bene i limiti e le differenze tra una prestazione autonoma occasionale (art. 2222 Cod. Civ) e un rapporto di lavoro subordinato.
Occorre evitare che anche se “in buona fede” una prestazione occasionale possa successivamente dare luogo ad un contenzioso per il riconoscimento di un contratto di lavoro subordinato/dipendente. In caso di dubbi contatta il servizio sindacale di Unione Artigiani.

 

COME DEVE OPERARE UN LAVORATORE AUTONOMO PER EVITARE CONTENZIOSI
– Si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
– Lavora a proprio rischio economico
– Non ha identiche mansioni e funzioni di altro personale dipendente direttamente dalla committente
– Non deve avere orari unilateralmente determinati dal committente
– Non deve giustificare assenze
– Opera senza vincolo di subordinazione
– Mancanza di ogni continuità e abitualità nei rapporti lavorativi col committente
Gli Uffici Paghe e Sindacale di Unione Artigiani di tutte le nostre sedi, insieme ai nostri consulenti legali, sono a disposizione delle imprese, anche non associate, per effettuare le comunicazioni e per ogni approfondimento. 
ufficio.sindacale@unioneservizi.it
02 8375941

Unione Artigiani della Provincia di Milano
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