Da venerdì 19 giugno 2026 in vigore il divieto di telemarketing sui contratti di luce e gas.

Questo significa che gli operatori dei call center non possono più proporre nè per telefono e nemmeno con sistemi di messaggistica offerte di forniture di energia elettrica e gas, se il cliente non ha prima attivato una richiesta di contatto, attraverso ad esempio un’area dedicata del fornitore. Se è già cliente, deve aver espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali sul tema.

Per ora la normativa prevista dal Decreto Bollette bloccherà i contatti delle aziende di energia elettrica e gas ma non quelle di telefonia e internet.

 

COSA SUCCEDE SE MI RITROVO CON UN CONTRATTO SOTTOSCRITTO TELEFONICAMENTE?

I contratti stipulati in violazione di queste norme previste dal decreto bollette sono nulli.

L’onere della prova grava sul venditore. Non sarà più sufficiente sostene che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata. Non è il consumatore a dover dimostrare di non aver autorizzato il contatto: è la compagnia energetica a dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.

 

COME PROTEGGERSI DAGLI ABUSI

La violazione si segnala al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. Le compagnie dovranno poi utilizzare un numero unico per consentirne l’identificazione.

AGCOM può decretare, nei casi più gravi, la sospensione delle linee.