Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale, 156  – 8 luglio 2026), sono state individuate le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono impedirti di usufruire di sgravi, incentivi e aòtre agevolazioni contributive.

LE VIOLAZIONI CHE TI METTONO A RISCHIO

L’Allegato A al decreto individua le diverse fattispecie e stabilisce, per ciascuna di esse, il periodo durante il quale opera la causa ostativa (il blocco)

Tra le violazioni più rilevanti sono previste:

  • 24 mesi per la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, prevista dall’art. 437 del Codice penale;

  • 24 mesi per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

  • 24 mesi per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

  • 18 mesi per le lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • 12 mesi per specifiche violazioni sanzionate dal D.lgs. 81/2008 come la valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro, le attrezzature, i cantieri temporanei o mobili, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici, le sostanze pericolose e gli agenti biologici.

  • 8 mesi per la fattispecie relativa all’impiego di lavoratori stranieri privi del titolo di soggiorno previsto dalla legge;

  • 6 mesi per determinate violazioni in materia di lavoro irregolare;

  • 6 mesi per la violazione prevista dall’art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008 relativa alla patente a crediti;

  • 3 mesi per determinate violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale, al ricorrere delle condizioni indicate dal decreto;

  • 3 mesi per ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

LA CONTESTAZIONE ISPETTIVA NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PERDITA DEI BENEFICI.

La presenza di una violazione riscontrata nel corso di un’ispezione non determina automaticamente l’esclusione dell’impresa dagli sgravi o dalle agevolazioni contributive.

Il decreto attribuisce infatti rilevanza alle violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, quali, ad esempio, le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

È quindi necessario distinguere tra la semplice contestazione di una violazione, il successivo procedimento di regolarizzazione e l’accertamento definitivo della stessa.

Una previsione particolarmente importante per le imprese riguarda la procedura di prescrizione obbligatoria prevista dal D.lgs. 758/1994, normalmente applicata dagli organi di vigilanza alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando ne ricorrono i presupposti.

Il D.M. n. 78/2026 stabilisce espressamente che le cause ostative non sussistono quando il procedimento penale si estingue a seguito della procedura prevista dagli artt. 20 e seguenti del D.lgs. 758/1994.

Analoga esclusione è prevista per l’estinzione conseguente alla procedura di cui all’art. 15 del D.lgs. 124/2004 e nei casi di oblazione previsti dagli artt. 162 e 162-bis del Codice penale.

IL COLLEGAMENTO CON LA PATENTE A CREDITI

Tra le fattispecie espressamente indicate nell’Allegato A compare anche la violazione prevista dall’art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativa alla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La disposizione riguarda l’esercizio dell’attività in cantiere in assenza della patente o del documento equivalente quando richiesto, nonché l’operatività con una patente dotata di un punteggio inferiore al minimo previsto dalla legge.

Per questa violazione il D.M. n. 78/2026 stabilisce un periodo ostativo di 6 mesi.

Il richiamo conferma il crescente collegamento tra qualificazione delle imprese, regolarità del lavoro, prevenzione degli infortuni e accesso ai benefici economici riconosciuti dall’ordinamento.

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE

Il D.M. n. 78/2026 rafforza un principio ormai centrale nella legislazione del lavoro: la regolarità dell’impresa deve essere considerata nel suo complesso.

Per le imprese che usufruiscono o intendono usufruire di sgravi e agevolazioni diventa quindi ancora più importante verificare periodicamente anche la corretta gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata a:

  • aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR;

  • formazione e addestramento dei lavoratori;

  • corretta organizzazione delle funzioni aziendali di prevenzione;

  • individuazione e formazione dei preposti ove previsti;

  • conformità, manutenzione e corretto utilizzo di macchine e attrezzature;

  • sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;

  • gestione dei rischi specifici presenti nell’attività;

  • corretta gestione degli obblighi relativi ai cantieri;

  • verifica, per le imprese interessate, della patente a crediti.

La prevenzione assume pertanto anche una crescente rilevanza sotto il profilo della regolarità complessiva dell’impresa e della possibilità di accedere alle agevolazioni economiche previste dalla legislazione del lavoro.