Con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14, l’Istituto ha indicato gli importi dei contributi dovuti per il 2026, dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori.

Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Si ricorda che l’aliquota contributiva aggiuntiva, dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.

Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro.

I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al Cassetto previdenziale artigiani e commercianti:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.