Sarà in vigore fino al 29 agosto compreso la nuova ordinanza di controllo della Movida milanese col divieto notturno di vendere bevende in bicchieri di vetro e lattina a meno che la consumazione avvenga nei locali o nei dehors. Con l’Ordinanza 45/2026 nelle aree seguenti (vedi i dettagli QUI):
1) Area Duomo;
2) Area Arco della Pace;
3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
4) Area Nolo;
5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
6) Area Isola;
7) Area Lazzaretto;
8) Area Melzo;
9) Area Sarpi;
10) Area Bicocca;
11) Area Leonardo Da Vinci
12) Area Cinque Vie
1. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA”, come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;
3. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali dei pubblici esercizi con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine. Tale possibilità viene anche consentita in altre strutture (plateatico) con il servizio al tavolo, fatto salvo l’osservanza degli orari in cui vige il divieto di utilizzare il plateatico previsto dalle ordinanze n. 41/2021, n. 29/2026 e n. 30/2026 (ne abbiamo parlato QUI).
Per i trasgressori previste sanzioni amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.











