Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo – come già annunciato – di 50.000 € per nucleo familiare.
La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.
Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza. Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Servizi Fiscali di fiducia.












