La nuova legge regionale lombarda di riordino del settore (L.R. 7 del 6 marzo 2026,, pubblicata sul BURL del 10 marzo 2026) inasprisce le sanzioni contro il fenomeno del cosiddetto “falso artigianato”, prevendo anche la chiusura dell’attività che non rispetta le regole (che sarà disposta dal Comune dove si trova l’impresa)

 

Art. 9 commi 7, 8 e 9

7. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.

8. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianale, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

9. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19, comma 1.

 

Art. 19 (Sanzioni)

1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all’artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione, nella commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;

b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;

c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa statale di settore per l’esercizio di attività artigianali, il comune può disporre, oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa normativa, la sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.

3. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), con le procedure ivi stabilite.

4. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nella disponibilità di bilancio del comune, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

 

HAI IL SOSPETTO CHE UN’AZIENDA NON ARTIGIANA OPERI CON UN QUALSIASI RIFERIMENTO ALL’ARTIGIANATO NELLA DITTA, NELLA RAGIONE SOCIALE, NELLA DENOMINAZIONE, NELL’INSEGNA, NEL MARCHIO, NELLA DEFINIZIONE E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI?

SCRIVI A: SEGRETERIA.GENERALE@UNIONEARTIGIANI.IT