Con un’ordinanza firmata dal Presidente di Regione Lombardia scatta dal 10 giugno al 23 settembre 2026, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.

Il divieto scatta nei giorni in cui il sistema Worklimate segnali un livello di rischio ‘Alto‘ per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

 

Provvedimento a tutela dei lavoratori a rischio per temperature estreme

Il provvedimento nasce dall’esigenza di contrastare gli effetti delle elevate temperature e delle ondate di calore che caratterizzano sempre più frequentemente la stagione estiva, fenomeni che possono provocare stress termico, colpi di calore e conseguenze anche gravi per la salute dei lavoratori.

Anche i comuni dovranno valutare le condizioni di rischio e prevedere deroghe ai regolamenti

Tra le novità del provvedimento figura anche la raccomandazione rivolta ai comuni affinché valutino, in presenza di particolari condizioni climatiche, deroghe temporanee ai regolamenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata

Sintesi delle principali disposizioni dell’Ordinanza (qui il testo)

Periodo di validità – Dal 10 giugno al 23 settembre 2026.

Settori interessati – Agricoltura, Florovivaismo, Cantieri edili all’aperto, Cave.

Quando scatta il divieto – È vietato svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16.00. Il divieto si applica solo nei giorni in cui la piattaforma ‘Worklimate’ segnala un livello di rischio ‘Alto’ per la categoria ‘lavoratori esposti al sole‘ con ‘attività fisica intensa‘ (rilevazione delle ore 12).

Ambito territoriale – Tutto il territorio della Lombardia.

 

Eccezioni

Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio ai relativi appaltatori, quando si tratta di:

– interventi di pubblica utilità

– attività di protezione civile

– interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.

In questi casi il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e operative adeguate per ridurre il rischio da calore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo nazionali.

 

Raccomandazioni per tutti i settori

Per tutte le attività svolte all’aperto (come logistica nei piazzali e nelle baie di carico/scarico) o svolte in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno, si raccomanda:

– il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

– l’utilizzo di strumenti tecnologici per monitorare il rischio microclimatico (a esempio termo-igrometri per la rilevazione dell’indice Humidex).

 

Sanzioni

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Ruolo dei Comuni – La Regione raccomanda ai Comuni di valutare deroghe temporanee ai limiti sulle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata.

Provvedimenti locali – Restano validi eventuali provvedimenti sindacali comunali o territoriali più restrittivi rispetto all’ordinanza regionale.