Il Decreto del 23 maggio 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto, come noto, un nuovo ed ulteriore credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci su strada, finalizzato a contrastare il caro carburante.
L’agevolazione copre fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio sulla base delle fatture relative al periodo marzo-giugno 2026 rispetto ai prezzi medi di febbraio dello stesso anno.
Possono accedere al beneficio le imprese che utilizzano gasolio commerciale per i veicoli impiegati nell’attività di trasporto merci, con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Confermato l’HVO tra i carburanti ammessi al beneficio.
I BENEFICIARI
La misura si rivolge alle aziende del settore logistico e dei trasporti che soddisfano i seguenti requisiti:
- Imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
- Aziende esercenti le attività di autotrasporto di merci su strada per conto terzi (come specificato all’art. 24-ter, comma 2, lett. a, del Testo Unico delle Accise – D.Lgs. 504/1995)
- Esclusioni: Non possono accedere al beneficio le imprese che si trovavano già in difficoltà finanziaria nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, fatte salve specifiche deroghe previste per le micro o piccole imprese
COME VA CONTABILIZZATO E GESTITO COL FISCO
Il contributo straordinario è concesso, come detto, sotto forma di credito d’imposta per mitigare l’aumento eccezionale dei prezzi petroliferi.
- Il credito copre nella misura massima del 70% dei costi supplementari (la maggiore spesa sostenuta) causati dalla crisi.
- Vantaggi fiscali: Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP. Non si applicano inoltre i limiti annuali massimi di utilizzo tipici dei crediti d’imposta
- Cumulabilità: L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi costi aziendali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del 100% del costo effettivamente sostenuto
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE
- Il beneficio è calcolato unicamente sulle spese relative al carburante. In particolare:
- La spesa ammissibile viene calcolata sui litri di gasolio effettivamente acquistati e comprovati dalle relative fatture di acquisto.
- Il calcolo si basa sulla differenza (maggiore spesa) tra il costo sostenuto nei mesi di vigenza dell’agevolazione e il prezzo medio rilevato dal Ministero dell’ambiente per il mese di febbraio 2026.
I FONDI STANZIATI
Le risorse sono assegnate nel rispetto di un limite di spesa complessivo prefissato a livello normativo.
Qualora l’ammontare delle richieste dovesse superare il plafond disponibile, l’importo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà riparametrato in modo proporzionale per rientrare nel limite di spesa massimo.
LE SCADENZE E LA DOCUMENTAZIONE DA PREPARARE
Il credito d’imposta ottenuto deve essere speso esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Presentazione delle domande: I termini temporali esatti e le modalità di invio delle istanze saranno definiti prossimamente tramite un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- L’istanza dovrà essere presentata tramite una piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che sarà operativa da settembre 2026.
- Dati da preparare: In fase di domanda, le imprese dovranno inserire l’identificazione Aziendale, i dettagli delle fatture di acquisto, il totale dei litri di gasolio acquistati nei mesi agevolabili e l’indicazione specifica dei veicoli per i quali è stato comprato il carburante.Per qualsiasi informazione o per preparare la documentazione necessaria:
- Giovanni.mallano@unioneservizi.it
- 0283306214











