La nuova normativa di riferimento, fissata all’Art. 4 e c. 1-2 del DL 73/2025, è stata sintetizzata da una nota del Ministero dei Trasporti scaricabile QUI .
Questi i punti principali:
- Periodo di franchigia ridotto da 120 a 90 minuti
- Ricompresi all’interno del tempo di attesa valevole per la franchigia i periodi di attesa del vettore per inattività del committente, del caricatore e del destinatario della merce
- Esteso l’obbligo di fornire al vettore e a tutti i soggetti della filiera del trasporto indicazioni su:
-luogo e orario di svolgimento del carico e scarico e accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico
- Il vettore può dimostrare orario di arrivo nel luogo delle operazione mediante GPS o tachigrafo di seconda generazione
- Incrementata indennità oraria di franchigia da 40 a 100 €, con rivalutazione annuale iIstat, da versare anche per ritardi inferiori all’ora o per frazioni di ora. Non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore
- Prevista responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile
Il Ministero dei Trasporti ricorda infine che:
- i contratti di traporto devono essere redatti per iscritto (art. 1322 codice civile e D.LGS 286/2005)
- è sempre opportuno esplicitare cosa si intenda per “eventuali causa di forza maggiore” per prevenire controversie legali













