MEZZI PESANTI SOPRA 7,5t FUORI DAI CENTRI ABITATI, IL DM COL CALENDARIO PER IL 2022

Scarica qui il Decreto del MITE per tutti i dettagli e conoscere il calendario.
https://unart.studioup.site/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-Ministeriale-506-del-14-12-2021.pdf

Il divieto non si applica per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di
ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina
mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un
rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita:
1) frutta fresca;
2) ortaggi;
3) fiori recisi;
4) semi vitali non ancora germogliati;
5) uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
h) prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:
1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine,
dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;
2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3) prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo
esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione,
igienizzazione e sterilizzazione.
2. Non si applica nemmeno per i veicoli che trasportano animali vivi
nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione
attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all’allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall’estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od
effettuate nelle quarantotto ore.

ALTRE ECCEZIONI (CON L’AUTORIZZAZIONE DELLA PREFETTURA NEL TERRITORIO DOVE HA INIZIO IL VIAGGIO)
a) trasporto di prodotti agricoli diversi, al fine di evitarne il
deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari
debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente
definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione
di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro
particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un
approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e
l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente–l’immediato
trasferimento di tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia
presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di
vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni
sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui
all’articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi
singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del
divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree
attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità

Per ulteriori info
giovanni.mallano@unioneservizi.it
02 8330 6214


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