Convenzione ABI: anticipo bancario dei trattamenti di cassa integrazione FSBA / ELBA al reddito

L'Unione Artigiani vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Insieme ce la faremo!

 

Anche Unione Artigiani CLAAI ha sottoscritto l’accordo con ABI  per l’anticipazione sociale del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni (sia a carico dell’INPS, sia erogata dal Fondo FSBA di ELBA), per l’importo netto massimo di 1.400 euro UNA TANTUM, riproporzionato in caso di part/time e/o di minor utilizzo della CIG/FSBA rispetto alle previste 9 settimane.

La prestazione è infatti richiedibile da tutti i lavoratori che sono stati posti in CIG a causa dell’emergenza nazionale “COVID-19” / coronavirus, con trattamento di cassa integrazione NON anticipato dal datore di lavoro ma erogato direttamente dall’INPS o dal Fondo FSBA / ELBA.

 

Cosa fare per richiedere l’anticipo?

Il lavoratore interessato deve:

  1. recarsi presso uno degli sportelli degli Istituti bancari convenzionati ed aprire un apposito e separato conto corrente bancario, dedicato solo all’anticipo sociale,
  2. compilare tutta la modulistica prevista e sottoscriverla unitamente al proprio datore di lavoro,
  3. trasmettere il tutto a mezzo raccomandata – o mezzo equivalente (ad es., via PEC) – al Fondo FSBA (Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 / III° Piano Int. 5 – 00185 Roma / indirizzo PEC fondofsba@pec.it), al proprio datore di lavoro ed allo sportello dell’Istituto bancario prescelto.

Con tale procedura la Banca anticiperà la suddetta somma e, all’atto dell’autorizzazione dell’INPS o del Fondo FSBA / ELBA alle integrazioni salariali, gli Enti / Fondi rimborseranno quindi le relative quote direttamente alla banca che ha erogato l’anticipazione sociale e sino a concorrenza dell’importo anticipato al lavoratore (nel massimo dei 1.400 euro).

È comunque previsto che l’importo dell’anticipo sociale di cui sopra, in caso di mancato pagamento da parte degli Enti alla Banca, in ogni caso, decorsi sette mesi dall’apertura del conto stesso (a prescindere dal fatto che INPS / FSBA abbiano già autorizzato o meno la cassa integrazione).

In tale ultima ipotesi, la banca procederà alla chiusura del conto, con obbligo del lavoratore di restituzione delle somme ricevute entro i 30 giorni successivi. In tal senso, è prevista la sottoscrizione della modulistica anche da parte del datore di lavoro che, così facendo, si impegna a tenere accantonato a titolo di garanzia un importo pari a quello erogato dalla Banca (ad es, trattenendolo dal TFR, dalle ferie non usufruite, ecc.). Infatti, nell’ipotesi in cui il dipendente non dovesse procedere, entro i 30 giorni dalla richiesta, al rimborso alla banca degli importi di anticipazione sociale, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dell’anticipazione sociale alla banca, salvo ovviamente il relativo recupero, come detto, su tutte le competenze e somme dovute al lavoratore in virtù del rapporto di lavoro, ivi incluso il TFR / trattamento di fine rapporto.

 

Pertanto, laddove il singolo lavoratore beneficiario dell’anticipazione sociale dovesse dimettersi prima dell’estinzione del conto, è necessario che l’Impresa proceda alla liquidazione ed al pagamento di tutte le competenze retributive e di fine rapporto trattenendo dal relativo saldo la somma anticipata dalla banca (i predetti 1.400 euro) per i quali il datore di lavoro permane comunque “garante” del dipendente sino alla completa restituzione da parte di quest’ultimo.

A tale proposito, in particolare nel caso di lavoratori con anzianità aziendali molto basse, potrebbe capitare il caso in cui il dipendente non abbia sufficiente “capienza” (tra retribuzioni / residui ferie e permessi / TFR) per rimborsare il datore di lavoro nel caso in cui la banca dovesse chiedere a quest’ultimo il rimborso dell’anticipazione sociale erogata al lavoratore.

 

Consigliamo vivamente all’impresa – in tali ipotesi – di contattare direttamente l’Ufficio Paghe / Sindacale di riferimento per tutte le valutazioni del caso, anche in termini di opportunità.

 

Per completezza, riportiamo di seguito i link ai quali i datori di lavoro interessati potranno reperire:

 

Per maggiori informazioni ed assistenza:

Ufficio Sindacale & Lavoro

Cooperativa Artigiana di Garanzia

tel. 02/8375941


Unione Artigiani della Provincia di Milano
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