Credito di imposta spese pos: definite modalità di rimborso

L'Unione Artigiani vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Insieme ce la faremo!

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, tramite il provvedimento del 29 aprile 2020, le regole per poter effettuare le comunicazioni per ottenere il rimborso parziale delle commissioni POS.

Le comunicazioni partiranno dal 1° luglio 2020 per ottenere il rimborso commissioni POS.

Nel provvedimento del 29 aprile, sono stati determinati i termini e le modalità di invio delle comunicazioni, così come i dati che devono contenere.

Le attività di impresa, arti o professioni che hanno fatturato meno di 400.000 euro hanno diritto a un credito di imposta del 30%, come parziale rimborso sulle commissioni addebitate sui pagamenti effettuati con bancomat o carta.

Le spese sostenute dai soggetti con partita IVA, in relazione agli incassi regolati a partire dal giorno 1 luglio 2020, è riconosciuto un rimborso del 30% delle commissioni pos/carte credito.

Inoltre, nel provvedimento viene specificato che è bene conservare i documenti relativi al rimborso per almeno 10 anni, così da poter contestare eventuali controlli fiscali.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole con cui i titolari di partita IVA potranno ottenere il rimborso (parziale) sulle commissioni POS.

In tale provvedimento vengono definiti tutti gli aspetti dell’invio della comunicazione, anche i dati che devono contenere.

Invio della comunicazione dal 1 luglio 2020

Dal prossimo 1° luglio, le partite IVA con ricavi e compensi fino a 400.000 euro hanno diritto a un credito di imposta spese POS, del 30%, previsto dal Decreto Fiscale.

Quanto stabilito dal provvedimento del 29 aprile, trova applicazione per i soggetti convenzionatori, ossia:

  • Soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale;
  • Anche in regime di libera prestazione;
  • Che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, come bonifici o assegni.

Dunque gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con imprenditori, artigiani o professionisti devono inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio.

L’obbligo della comunicazione riguarderà le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020.

A presentare la comunicazione dal 1 luglio all’Agenzia delle Entrate, sono i prestatori dei servizi a pagamento, cioè i “convenzionatori”, che devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Tramite apposito contratto di convenzionamento, spesso forniscono gli esercenti anche di idonei sistemi tecnologici. 

dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono:

  • Codice fiscale dell’esercente;
  • Mese e anno di addebito;
  • Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
  • Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’invio della comunicazione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid).

In caso di errori o di omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno correggere i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione.

La comunicazione di annullamento deve essere inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

  • I documenti relativi alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con bancomat o altri mezzi tracciabili vanno conservati per 10 anni.

Tali documenti infatti dovranno essere messi a disposizione, eventualmente, dell’Amministrazione Finanziaria, qualora fossero richiesti. 

I dati che fanno parte delle comunicazioni infatti saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ottimizzare i propri controlli fiscali.

Dunque, l”attività di verifica e controllo dell’Agenzia delle Entrate si baserà anche sui dati ottenuti dalle comunicazioni a partire dal 1° luglio 2020.

Essendo un credito di imposta, l’utilizzo del beneficio potrà avvenire esclusivamente a mezzo compensazione con Modello F24, su pagamenti di tributi e altro. L’Agenzia delle Entrate deve pubblicare il relativo codice tributo da utilizzare.

 

Per maggiori informazioni ed assistenza: Ufficio Fiscale & Tributario o proprio contabile di riferimento Unione Artigiani, 02.8375941


Unione Artigiani della Provincia di Milano
Sede legale: Via Doberdò 16 – 20126, Milano (MI)
Codice fiscale 02066950151