Art. 65: credito d’imposta per botteghe e negozi – modalità operative

IL DECRETO MARZO
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

Il credito d’imposta:

  • si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”);
  • relativamente agli aspetti oggettivi, l’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1. È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d’imposta: ad esempio, non è prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un eventuale mutuo per il quale viene corrisposta una rata periodica);
  • non si applica alle attività (quelle attualmente aperte, salvo ulteriori chiarimenti) di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020  ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

L’ Agenzia Entrate ha comunicato che il codice tributo da utilizzare sarà il “6914”, è utilizzabile dal 25/03/20 per la modalità e decorrenza dell’utilizzo in compensazione del credito, è esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

 

Altre informazioni:

  • è possibile desumere la rilevanza del pagamento del canone del mese di marzo per poter beneficiare del credito d’imposta. Prevale quindi il chiarimento di oggi della circolare, supportata dal fatto che ichiarimenti contenuti nella relazione tecnica al decreto dove si fa riferimento al “pagamento del canone”, precisando che il credito d’imposta trae legittimazione dalle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1, quindi, per usufruire dell’agevolazione, la somma deve essere stata versata.
  • il credito di imposta vale anche per i contratti di sub-affitto a condizione che si tratti di vero contratto di locazione e non di utilizzo struttura.

 

Informazioni: Unione Artigiani  Contabilità Tel. 02/8375941

 

L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”


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