BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%: COME SI OTTIENE LA DETRAZIONE FISCALE E PER QUALI LAVORI. POSSIBILE SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

DI CHE SI TRATTA

Il Bonus Barriere Architettoniche (Art. 119-ter DL 19 maggio 2020, n. 34 decreto Rilancio) consente ai proprietari o detentori degli immobili oggetto dell’intevento di ottenere un’agevolazione fiscale pari al 75% delle spese effettuate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’agevolazione resta operativa fino al 31 dicembre 2025 ed è cumulabile con il Superbonus e gli altri Bonus edilizi in vigore.

 

È POSSIBILE LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

Il Bonus Barriere rientra tra quelle agevolazioni per le quali – in deroga al Decreto Cessioni – è possibile cedere il credito o farsi scontare la fattura.

Trattandosi però di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

I beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’articolo 121 D.L. 34/2020, optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura);
  • in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono reddito d’impresa come persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali

che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente l’avvio

 

QUALI SPESE SONO AGEVOLATE

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti con interventi realizzati secondo il regolamento DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici come servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori
  • il rifacimento di scale ed ascensori
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici
  • a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti
  • in caso di sostituzione degli impianti, sono agevolate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

UN ESEMPIO

In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

 

I MASSIMALI

L’AdE ricorda che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 


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